|
|
Lo
Statuto
Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituita un’associazione denominata “Società
Italiana Dermatologia Psicosomatica (SIDEP)”.L’associazione
ha sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore.*
Art. 2 - Scopo
L’associazione ha lo scopo di contribuire al miglioramento
della formazione dei dermatologi italiani in tema di dermatologia
psicosomatica ed alla valorizzazione professionale dei medici
e psicologi , attraverso l’organizzazione di seminari
, convegni e corsi di aggiornamento professionale.
Il Consiglio direttivo dell’associazione, nell’ambito
delle finalità menzionate, potrà di volta in volta
determinare specifici orientamenti dell’associazione stessa.
Art. 3 - Attività
Per raggiungere i propri scopi, l’associazione potrà
svolgere tutte le attività che si reputino opportune.
. Nella realizzazione dei propri scopi, l’associazione
utilizzerà il fondo di cui al successivo art. 4.
Art. 4 - Fondo dell’associazione
Il fondo dell’associazione è costituito:
a-dalle quote associative
b-dalle somme erogate da enti pubblici o da persone fisiche
e giuridiche per lo svolgimento di attività di
ricerca tecnico-scientifica e sperimentazioni diagnostiche;
c-da contributi, donazioni, lasciti ed erogazioni effettuate
comunque a titolo di liberalità all’associazione
da parte di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche.
Art. 5 - Esercizi finanziari
Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno
e la prima volta il 31 Dicembre 1996. Il Consiglio direttivo
dell’Associazione predispone il rendiconto consuntivo
della gestione e lo presenta all’Assemblea annuale dei
Soci.
Art. 6 - Soci
Possono essere soci dell’associazione i medici e gli psicologi
,o altri cultori della materia.
L’accertamento dei requisiti di ammissione spetta al Consiglio
direttivo. I soci si ditinguono in fondatori ed ordinari. Soci
fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell’associazione, mentre soci ordinari sono tutti coloro
- persone fisiche- la cui domanda di ammissione viene accettata
dal Consiglio direttivo Al Consiglio direttivo spetta
la determinazione della quota associativa che deve essere versata
all’atto dell’ammissione e poi con cadenza annuale.
Sono considerati a tutti gli effetti soci anche per l’anno
successivo tutti coloro che non avranno rassegnato per iscritto
le dimissioni entro e non oltre il 30 Ottobre di ogni anno.
La qualità di socio non è trasferibile e si perde
per dimissioni, decesso od indegnità. Il provvedimento
di esclusione di un socio - sentito l’interessato - deve
essere deliberato a maggioranza dal Consiglio direttivo e ratificato
dall’Assemblea dei Soci. Qualora tale evento si verificasse
il procedimento dovrà essere menzionato nell’Ordine
del giorno e l’interessato verrà espressamente
invitato ad assistere alla riunione.
Al Consiglio direttivo spetta inoltre la facoltà di nominare
soci onorari, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche
la cui domanda di ammissione venga presentata da uno o più
consiglieri.
I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota
associativa e non hanno diritto di voto in Assemblea. Essi verranno
comunque tenuti al corrente dell’attività
sociale.
Art. 7 - Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo
composto da tre a sette membri.
I componenti il Consiglio direttivo restano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio,
alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione. Dovrà
essere chiesta la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio nomina il presidente, il vice-presidente ed un
segretario, quest’ultimo anche con funzioni di tesoriere.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo
ritiene opportuno o necessario e, comunque, quando ne viene
fatta richiesta da almeno due consiglieri.Il Consiglio inoltre
si riunisce almeno una volta l’anno, per deliberare in
ordine al rendiconto consuntivo ed a quello preventivo.Per la
validità delle delibere del Consiglio è richiesta
la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.
Il Consiglio viene presieduto dal presidente o, in sua assenza,
dal vice-presidente.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto opportuno verbale,
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario
della stessa.Il verbale dovrà essere poi trascritto in
apposito libro da conservare presso la sede dell’associazione.
Art. 8 - Presidente
Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza
negoziale e giudiziale, nonchè l’attuazione
delle delibere dell’assemblea e del Consiglio. Egli ha
inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione, senza limitazioni
ed eccezioni di sorta.
Il Consiglio può delegare in tutto od in parte al presidente
i poteri di straordinaria amministrazione.Il presidente, a sua
volta, può delegare in parte i propri poteri a
procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti
. In caso di permanente impedimento i poteri del presidente
verranno esercitati dal vicepresidente o, in assenza di questi,
dal consigliere più anziano per età.
Art. 9 - Poteri del consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo spettano i poteri di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio cura lo sviluppo dell’associazione, i rapporti
con gli enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche,
nonchè lo studio di tutti i problemi attinenti la gestione
ordinaria dell’associazione stessa.
Il consiglio direttivo delibera in ordine ai programmi, alle
iniziative idonee al raggiungimento degli scopi sociali ed è
tenuto alla formazione del rendiconto consuntivo annuale.
Il consiglio direttivo propone all’assemblea eventuali
modifiche statutarie e, qualora ciò si rendesse necessario
o venisse deliberato dall’assembla stessa, provvede alla
messa in liquidazione dell’associazione. Il consiglio
direttivo inoltre delibera su ogni atto concernente la gestione
dell’ssociazione, sulla liquidazione e la devoluzione
del patrimonio sociale.
Delibera infine sulle dimissioni ed esclusioni dei soci, sull’ammissione
dei nuovi soci e sulla nomina di eventuali soci onorari . Le
cariche sociali sono gratuite. Ai consiglieri spetta unicamente
il rimborso delle spese sostenute in nome, per conto e nell’interesse
della associazione, previa autorizzazione delle stesse, o successiva
ratifica, da parte del Consiglio.
Art. 10 - L’Assemblea dell’Associazione è
composta dai soci fondatori ed ordinari.
L’avviso di convocazione deve essere inviato a cura del
Consiglio direttivo a tutti i soci almeno quindici giorni prima
della riunione e deve contenere il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza nonchè l’elenco delle materie
da trattare.
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno
per deliberare sul rendiconto consuntivo e sul programma di
attività dell’associazione.L’Assemblea può
essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo
per deliberare in ordine alle proposte di scioglimento e liquidazione
ed in ordine ad ogni altro evento modificativo dell’associazione.
Per la validità delle delibere dell’Assemblea è
richiesta - in prima convocazione - la presenza della
maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in seconda convocazione, il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se consiglieri.Ciascun
socio non può avere più di due deleghe.
Alle assemblee possono intervenire, senza diritto di voto anche
i soci onorari.
L’Assemblea è presieduta da un socio designato
dai presenti alla riunione.
Delle riunioni dell’assemblea viene redatto opportuno
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal
segretario della stessa.
Art. 11 - Clausola compromissoria
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra
i soci o tra questi e l’associazione od i propri organi,
in ordine all’applicazione od interpretazione del presente
atto costitutivo, verranno devolute alla cognizione di un collegio
composto da tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti in
conflitto ed il terzo a cura dei due arbitri nominati per primi.
Il Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente secondo
equità, senza formalità di procedura salvo il
contraddittorio delle parti e pronuncerà il suo lodo
come amichevole composizione entro due mesi dalla sua definitiva
costituzione.Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra
le parti e non deferibile al collegio arbitrale di cui al precedente
punto, è competente il Foro della sede del Presidente
pro tempore.
*Attualmente Prof. Roberto Bassi - San Marco 3610 - 30124 VENEZIA |
|